«Cuius regio, eius religio», recita il trattato della Pace Augustea, e sta a significare: «Di chi è il regno, sua sia la religione». Tale principio stabiliva che il popolo sottoposto ad un dato sovrano dovesse assumere la fede religiosa di quest'ultimo. In parole povere: se il sovrano è protestante, lo deve essere anche il suo popolo; se il sovrano è cattolico, anche il suo popolo dovrà esserlo.
Questa concezione ci appare, oggi, quantomeno strana. La società contemporanea è infatti permeata dal cosiddetto principio di «libertà religiosa», che nel nostro Paese si declina attraverso il principio di «laicità dello Stato».
I due articoli della Costituzione della Repubblica italiana che implicitamente promuovono il concetto di laicità dello Stato sono il settimo e l'ottavo, i quali recitano:
Con l'avvento della Costituzione Italiana viene dunque a cadere il principio sancito dall'articolo 1 dello Statuto Albertino, il quale sanciva che quella cattolica fosse la «sola religione dello Stato» e affermava che gli altri culti fossero «tollerati conformemente alle leggi». Esso è infatti sostituito dal principio di «libera Chiesa in libero Stato».
«Per Patti lateranensi si intendono gli accordi stipulati nel 1929 (e resi esecutivi con la l. n. 810/1929) tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, con i quali si è posta fine alla c.d. questione romana. A seguito di essi, la Chiesa cattolica ha riconosciuto l’esistenza di uno Stato italiano ed ha accantonato definitivamente ogni pretesa giuridica sul territorio di Roma. I Patti lateranensi si componevano di un Trattato, con il quale si definivano i reciproci rapporti sul piano del diritto internazionale tra lo Stato italiano e la Santa Sede, e di un Concordato, riguardante la disciplina dei rapporti tra lo Stato e la confessione cattolica; tuttavia, occorre sottolineare che anche il Trattato aveva al suo interno disposizioni di carattere concordatario e non solo disposizioni di diritto internazionale»
Fonte: Treccani.itIl principio di laicità si può declinare sotto varie forme, essenzialmente riconducibili a tre approcci fondamentali:
Il principio di laicità "americana" prevede che tutti possano esprimere, liberamente e pubblicamente, il proprio credo religioso.
Il principio di laicità "francese" prevede che ciascuno sia libero di esercitare il proprio credo religioso, purché lo faccia privatamente.
Il principio di laicità "italiana" prevede che ciascun credo religioso possa, tramite concordati ed intese, essere disciplinato dalla legge.
Oltre a questi tre tipi di laicità, troviamo una quarta "laicità", che tuttavia è così chiamata in modo improprio. Si tratta della «"laicità" dello Stato socialista», dove la proclamazione della separazione tra Stato e religione ha come fine quello di nascondere una sostanziale preferenza a favore delle posizioni ateistiche. In questo caso non si può parlare propriamente di «laicità», quanto più, invece, di un latente «ateismo di stato».
Colpo di mano del capo dell'Assemblea. Vietate anche le connotazioni politiche. La Conferenza episcopale: i deputati rappresentano il popolo e il popolo non è laico
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COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del nostro Paese. Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.
Fonte: Linee guida per l'Educazione Civica